Mantenimento dei figli maggiorenni, fino a quando permane l'obbligo dei genitori?

Il mantenimento dei figli non finisce a 18 anni ma non dura per sempre. Scopri cosa dice la legge. Il nuovo orientamento della Cassazione che introduce il c.d. principio di autoresponsabilità e distingue tra "figli maggiorenni" e  "figli adulti". Fanno eccezione i figli maggiorenni affetti da handicap grave o  che presentino situazioni di oggettiva e comprovata vulnerabilità.


Quando i genitori si separano o divorziano — ma il principio vale anche al di fuori di questi contesti — l'obbligo di mantenere i figli non si esaurisce automaticamente il giorno del diciottesimo compleanno, come molti pensano, ma a determinate condizioni permanere fintanto che i medesimi non raggiungano l'indipendenza economica.

Non basta essere maggiorenni e non avere un lavoro per aver diritto al mantenimento, sia ben chiaro, occorre che la mancanza di autonomia economica sia concreta e giustificata - ovvero non imputabile all'inerzia colposa del figlio -  e la prova di tali circostanze, in giudizio, incombe sul genitore che richiede il mantenimento per la prole maggiorenne. 

Per molti anni la giurisprudenza aveva applicato un criterio relativamente protettivo nei confronti dei figli, l'obbligo di mantenimento permaneva infatti fino a quando il genitore obbligato non riusciva a dimostrare che il figlio aveva raggiunto l'indipendenza economica o che era stato messo nelle concrete condizioni di raggiungerla senza averne tratto profitto per sua colpa o sua scelta. In questa logica, la valutazione era principalmente legata alla dimostrazione della mera assenza di autosufficienza reddituale e veniva dato particolare risalto, a prescindere dal protrarsi di tale condizione, al diritto del figlio di poter scegliere un lavoro confacente alle proprie aspirazioni ed al percorso scolastico o universitario  prescelto.

La sentenza n. 26875 del 20.09.2023 della Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha cambiato le carte in tavola, a ragion veduta, poiché accadeva spesso che i giudici riconoscessero il diritto di ricevere il mantenimento anche a figli divenuti oramai adulti che rimanevano iscritti all'università, sebbene da anni fuori corso, sostenendo solo sporadicamente gli esami. 

Gli Ermellini sul punto evidenziano infatti la necessità di effettuare un distinguo per cui "... se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento".

Quando si tratta invece di un "figlio adulto" la prospettiva muta radicalmente in quanto la verifica della sussistenza dei presupposti per il permanere del mantenimento parte dal preliminare accertamento del rispetto del c.d. principio di autoresponsabilità - ovvero del dovere giuridico di attivarsi con impegno per rendersi economicamente indipendente - che diventa mano a mano più stringente con il passare degli anni, da parte della prole adulta.

L'obbligo di mantenimento dei genitori permane pertanto solo "... per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione"  in quanto  il figlio, raggiunta l'età adulta, deve attivarsi, per trovare come detto un'occupazione che lo renda economicamente indipendente dalla famiglia, considerando quello che concretamente offre il mercato del lavoro,  a prescindere dalle proprie aspirazioni astratte, "... non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.",

Sebbene la Suprema Corte non abbia fissato una soglia anagrafica rigida, rimettendo al giudice la valutazione caso per caso, il messaggio è inequivoco: intorno ai trent'anni si consolida una presunzione di inerzia colpevole del figlio che i medesimo ha l'onere di superare con prove rigorose e circostanziate.

Di tali principi ha fatto buon governo la giurisprudenza di merito, oramai pressoché uniformemente in linea con le considerazioni che precedono, per cui ad esempio il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 17774 del 18.12.2025,  ha avuto modo di ribadire che raggiunta la maggiore età sussiste una vera e propria presunzione di "l'idoneità al reddito" del figlio  che, per essere superata, "... necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore con onere probatorio tanto più gravoso quanto più avanzata sia l'età."

Al riguardo occorre infine precisare che il nuovo rigoroso orientamento della Suprema Corte non intacca i diritti dei figli adulti che presentino oggettive e comprovate situazioni di vulnerabilità.

Nel caso di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, non solo non opera alcun limite temporale né si applica la predetta presunzione di inerzia, ma la stessa legge prevedere giustamente una tutela particolarmente rafforzata dei medesimi equiparandoli a tutti gli effetti, a livello sostanziale e procedurale,  ai figli minori.

L'aspetto più delicato e in evoluzione riguarda la recente attenzione dimostrata dalla Cassazione nei confronti dei figli maggiorenni "che pur non avendo un handicap formalmente accertato si trovino comunque in una condizione di vulmerabilità tale da pregiudicare il loro normale inserimento nel mondo del lavoro.

In precedenza il formale riconoscimento della sussistenza di un handicap di tipo grave era infatti un requisito imprescindibile perché si applicasse la predetta tutela rafforzata mentre recentemente la giurisprudenza di legittimità ha iniziato ad estenderla anche a quei casi in cui sia comunque provato lo stato di vulnerabilità del figlio. 

emblematica al riguardo è la recente sentenza della Suprema Corte, Sezione I, n. 19623 del 16.07.2025, che ha rigettato il ricorso proposto dal padre avverso la sentenza di secondo grado, che aveva confermato la permanenza dell'obbligo di corrispondere il mantenimento al figlio maggiorenne, in capo al medesimo,  "... alla luce delle relazioni mediche e dell'aggiornamento trasmesso dal Dipartimento Salute Mentale .." in quanto il mancato inserimento lavorativo del predetto doveva imputarsi non tanto ad una sua carente volontà, quanto piuttosto alle concrete e rilevanti problematiche di tipo psicologico da cui era affetto "... ritenendo irrilevanti il fatto che non fossero state approfondite al fine di ottenere un sussidio previdenziale o di avviare una misura di tutela."

Il disagio psicologico e/o la particolare condizione di fragilità personale del figlio maggiorenne, in tali fattispecie, dev'essere come detto comunque adeguatamente comprovato, attraverso documentazione medica idonea a dimostrarne l'effettiva incidenza delle predette problematiche sul percorso di vita e lavorativo del figlio, in quanto la presenza di gravi disturbi o patologie, quali ad esempio la depressione maggiore o il disturbo post traumatico da stress, modula ed attenua i presupposti della verifica dei presupposti per la permanenza del diritto al mantenimento ma non li elimina per cui anche il figlio in condizioni di difficoltà, in ossequio al principio di autoresponsabilità, è tenuto ad attivarsi, nella misura permessa dalle proprie possibilità concrete, per rendersi economicamente indipendente.